Il diritto di prelazione consente a determinati soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di essere preferiti, a parità di condizioni, all'atto della vendita di un fondo agricolo, ad altri soggetti.
Ricordiamo che la legge 817/1971 citata, aveva esteso il diritto di prelazione, originariamente disposto soltanto a favore dell'affittuario coltivatore diretto, anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.Si può dire, in generale, che la disposizione si inquadra nel processo che tende ad avvicinare sempre di più la figura dell'imprenditore agricolo professionale a quella del coltivatore diretto.
La norma, peraltro, ha esteso il diritto all'imprenditore agricolo professionale e non alle società agricole imprenditrici agricole professionali che, quindi, ad una interpretazione letterale della norma stessa, sembrano escluse dall'ambito dei soggetti che godono del diritto di prelazione.
Al momento è presto per poter dare interpretazioni della norma, anche perchè non è chiaro se varrà, per l'imprenditore agricolo professionale, il requisito della coltivazione diretta e manuale del fondo. Tale requisito, sancito dalla norma sulla prelazione agraria dell'affittuale, era ritenuto dalla giurisprudenza estensibile anche all'ipotesi di prelazione del confinante coltivatore diretto e ben potrebbe richiedersi anche nel caso dell'imprenditore agricolo professionale.