La revisione delle tabelle millesimali opera per il futuro, esclusa la validità retroattiva.
 La revisione delle tabelle millesimali è stata al centro dell' ordinanza 2635 del 2021, nella quale la Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da una condòmina contro la decisione della Corte d'Apello di Cagliari che aveva affermato che la domanda proposta dall'appellante configurasse una richiesta di revisione delle tabelle millesimali del condominio, lamentando che il valore proporzionale della sua proprietà fosse errato.
Nell’occasione la Cassazione ha chiarito che la portata non retroattiva della pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali comporta che non possa affatto affermarsi l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore, in quanto provocherebbe pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio operate.
Nella sentenza si legge: “secondo l'orientamento di questa Corte, la portata non retroattiva della pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali comporta che non possa affatto affermarsi l'invalidità (o addirittura l'illiceità fonte di danno ex art. 2043 c.c., come ipotizza la ricorrente) di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore, il che provocherebbe, altrimenti, pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio tempore operate, in applicazione della cosiddetta "teoria del saldo" (Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735 ; Cass. Sez. 2, 24/02/2017, n. 4844; Cass. Sez. 3, 10/03/2011, n. 5690; Cass. Sez. U, 30/07/2007, n. 16794).
Di analogo tenore è la precedente pronuncia, n. 6735 del 10.03.2020, ove si legge: “La portata non retroattiva della pronuncia di formazione giudiziale delle tabelle comporta, poi, che non possa affatto affermarsi l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore, il che provocherebbe correlate pretese restitutorie relative alle ripartizioni delle spese medio tempore operate, in applicazione della cosiddetta "teoria del saldo" (arg. da Cass. Sez. 2, 24/02/2017, n. 4844; Cass. Sez. 3, 10/03/2011, n. 5690; Cass. già Cass. Sez. U, 30/07/2007, n. 16794).
Da ultimo, il medesimo principio è stato affermato con la sentenza n. 1896 del 23.01.2023.
Conclusivamente, la giurisprudenza di legittimità si sta orientando nel senso che la revisione giudiziale delle tabelle spieghi i suoi effetti solo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e, pertanto, operi - non ex tunc, ossia dal momento della domanda introduttiva del giudizio oppure dal momento della commissione dell'errore originario o dalla sopravvenuta opera edilizia, bensì - ex nunc, ossia per quanto concerne la successiva gestione del condominio.