NASPI: Il Tribunale riconosce il beneficio al detenuto-lavoratore  Il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 20 giugno 2024, accogliendo il ricorso dell’Avv. Gianluca Perrone, ha affrontato e risolto il caso di un detenuto, che durante il periodo di detenzione svolgeva attività lavorativa all’interno della Casa Circondariale, e una volta scarcerato aveva avanzato istanza per l’ottenimento della NASPI, vedendosi rigettare la richiesta dall’INPS.
Nella specie, con ricorso depositato il 16 marzo 2020 il sig. A. M. adiva il Giudice del lavoro, lamentando l’ingiusto rigetto della domanda di indennità NASPI presentata in via amministrativa il 25 ottobre 2019, per la cessazione in data 23 settembre 2019 del rapporto di lavoro carcerario con la Casa Circondariale ove rivestiva la qualifica di idraulico, chiedeva di accertare il proprio diritto alla erogazione del beneficio e conseguentemente di condannare l’Istituto a corrisponderlo.
Il Tribunale di Messina sposando la tesi dell’Avv. Perrone accoglieva il ricorso e affermava: “L’INPS nella nota di rigetto del 7 novembre 2019 ha indicato come motivazione “LICENZIAMENTO NON VALIDO VEDI MSG INPS 909 DEL 05/03/2019”, ove si legge che “… ai soggetti detenuti in istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all’interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi”.
Ma la successiva Circolare n. 0027129 del 27 settembre 2019 dello stesso Istituto ha poi chiarito che “… la cessazione a seguito di scarcerazione per fine pena del rapporto di lavoro intrattenuto con l’amministrazione penitenziaria può ritenersi sufficiente per la erogazione della prestazione di disoccupazione, qualora sussistano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”, sicchè la “scarcerazione”, pur non prevista quale causale di cessazione di un rapporto di lavoro, può tuttavia essere assimilata ad una cessazione per scadenza del contratto a tempo determinato, sufficiente per la erogazione della prestazione di disoccupazione.
Nella specie dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente negli ultimi quattro anni aveva almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa e almeno 30 giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, avvenuto il 23 settembre 2019 per la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con conseguente immediata scarcerazione.
Pertanto, in mancanza di altre ragioni ostative la pretesa merita accoglimento con conseguente condanna del convenuto al pagamento del beneficio richiesto fin dall’istanza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. n. 412/1991.”