Il nostro ordinamento individua le persone fisiche e le persone giuridiche come titolari di situazioni giuridiche soggettive, investite di capacità giuridica.
La persona fisica (artt. 1 -10 c.c.) è l’uomo (rectius essere umano) quale destinatario delle regole di condotta approntate dall’ordinamento giuridico, negli aspetti della sua esistenza regolati dal diritto, dotato di personalità giuridica e di uno status, cioè di una sua specifica posizione rispetto ad altri (come cittadino, come madre, come figlio legittimo, etc.).
La persona giuridica (artt. 11-35 c.c.) è un’entità organizzata che si distingue dalle persone fisiche che la compongono, unite da un interesse comune, ed è dotata di una propria volontà.
Le associazioni sono persone giuridiche in quanto centro di imputazione di interessi e di rapporti giuridici.
Il codice civile non contiene una definizione specifica delle associazione la cui legittimazione è rinvenibile nell’art. 18 della Costituzione che prevede il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale, inibendo solamente la costituzione di associazioni segrete e di quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare
Si ritiene (Galgano, F., Le associazioni non riconosciute ed i comitati, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna, 1974, 191) che esse si caratterizzino per differenza rispetto alle società ed ai consorzi, quanto a:
a) organizzazione interna di tipo collettivistico o corporativo, che si contrapporrebbe ad un organizzazione di tipo individualistico o personalistico;
b) struttura personale aperta ed il conseguimento di un interesse di categoria contrapposto ad un interesse di gruppo;
c) natura non lucrativa dello scopo perseguito dai membri
Il codice civile distingue tra associazioni riconosciute disciplinate assieme alle fondazioni agli articoli da 14 a 35 ed associazioni non riconosciute disciplinate assieme ai comitati agli articoli da 36 a 42.
Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica e, di conseguenza, un'autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale si determina la netta separazione del patrimonio dell'associazione da quella di ciascuno dei soci. Pertanto i debiti contratti dall'associazione devono essere rimborsati esclusivamente con il patrimonio ed i redditi propri dell'associazione escludendo, così, la responsabilità patrimoniale dei soggetti che compongono la compagine sociale associativa.
Con il riconoscimento le associazioni ottengono, quindi, la possibilità di avere la capacità di agire in proprio e di acquisire autonomia patrimoniale; pertanto, nel caso in cui l'Associazione abbia contratto obbligazioni, la stessa risponderà esclusivamente con il proprio patrimonio. Gli associati risponderanno, pertanto, delle sole obbligazioni dell’ente nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti e non potranno essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta, i creditori personali dei singoli associati, non potranno pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio.
Per la costituzione delle associazioni riconosciute è necessario l’atto pubblico, obbligatorio anche per la modifica o l’integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto che ne regola la vita e l’attività.
L’atto pubblico, grazie al controllo preventivo di legalità effettuato per legge dal notaio, contiene dati certi e attendibili e consente, quindi, di acquistare personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche: da ciò ut supra deriva l’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti.
Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G., per l'approvazione mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo.
Sono, altresì, tenuti anche a comunicare, per l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.
Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni (per esempio: assistenza...etc...) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è, invece, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
Le Associazioni e le Fondazioni costituite all' estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Le associazioni riconosciute possono, inoltre, usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici ed hanno inoltre la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.
Anche per la disciplina successiva alla costituzione sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l’hanno ottenuto o per i quali è ancora in corso il relativo procedimento.
Nelle associazioni non riconosciute come nelle società di persone, per le obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente alcuni degli associati (quelli che hanno agito in concreto) così come previsto dall’art. 38 del c.c. che testualmente recita: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Suole, quindi, ritenersi che i rappresentanti operano sulla base di un rapporto di "immedesimazione organica" che li lega all'associazione in modo tale che ogni atto da loro compiuto in nome e per conto dell'associazione venga ad essa immediatamente imputato.
Più volte intervenuta sul punto la Suprema Corte, applicando l’articolo 38 c.c. ha assolutamente negato l'automatismo della responsabilità del presidente e del rappresentante legale ritenendo che anche soggetti diversi dal presidente, possano svolgere attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni.
In tali casi si configura la responsabilità del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, personale e solidale, così come prevista dall'art. 38 c.c., di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi deducendosi, quindi, che la responsabilità del presidente non derivi in via automatica dalla sua carica e non sussista laddove le obbligazioni siano state contratte da altri soggetti che abbiano agito in via autonoma.
Chiara e lapidaria sul punto Cass. sezione III civile sentenza 19 ottobre 2016, n. 21066:
“…
Orbene, ritiene la Corte che nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell’azione fatta valere nei confronti della società) debba escludersi l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’articolo 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi solo nei riguardi di questi operante.
Ciò in conseguenza della stessa struttura delle società di persone, cui l’ordinamento riconosce mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta, cioè una autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il precipuo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con essa contrattato, e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare e non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi.
Il principio è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle associazioni non riconosciute, enti che, come le società di persone, non sono dotati di personalità giuridica ma di limitata soggettività, per le cui obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente alcuni degli associati (in particolare, quelli che hanno agito In concreto), e per le quali si afferma infatti che “la responsabilità personale e solidale con quella dell’associazione, senza il beneficio dell’escussione, di colui o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, si configura come una forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro; la norma contenuta nell’articolo 38 c.c., che sancisce la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, si applica unicamente rispetto ai terzi estranei all’associazione medesima e non può giovare agli associati creditori dell’associazione, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell’ente” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 25/10/1969, Rv. 343652; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 617 del 27/03/1962, Rv. 250952; Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 29/08/1962, Rv. 254025; successivamente: Sez. L, Sentenza n. 5020 del 29/08/1980, Rv. 408877; Sez. 1, Sentenza n. 354 del 16/01/1991, Rv. 470495 e, implicitamente, Sez. 1, Sentenza n. 6554 del 11/05/2001, Rv. 546598).
Il medesimo principio deve peraltro ritenersi applicabile anche alle società di persone, che con le associazioni non riconosciute condividono la struttura associativa non personificata, il riconoscimento di una limitata soggettività giuridica, l’esistenza di un fondo comune che può essere aggredito dai terzi titolari di crediti nei confronti dell’ente e al tempo stesso la illimitata responsabilità degli associati (o di alcuni di essi) nei confronti dei terzi, per le relative obbligazioni.
Sotto questo aspetto, la differenza meramente funzionale del modo di operare della responsabilità degli associati (essenzialmente consistente nell’esistenza del beneficio di escussione, nei diversi termini previsti dagli articoli 2268 e 2304 c.c., solo per i soci di società di persone) non sembra poter assumere alcun rilievo, con riguardo ai rapporti tra gli associati.
Strutturalmente, infatti, non vi è differenza.
In entrambi i casi, in mancanza del riconoscimento di personalità giuridica perfetta dell’ente, l’ordinamento, all’evidente scopo di favorire l’operatività e agevolare l’attività dell’ente stesso (con il quale i terzi evidentemente potrebbero avere comprensibili remore ad entrare in rapporti giuridici, data la sua incerta, o quanto meno difficilmente verificabile, consistenza soggettiva e patrimoniale), prevede che nei confronti dei terzi per le obbligazioni ad esso imputabili rispondano tutti gli associati (o alcuni di essi), illimitatamente e solidalmente.
La ratio di tale previsione sta sia nell’opportunità che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non solo su quello dell’ente, di consistenza difficile da valutare, sia nell’esigenza che ai terzi sia garantita l’indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra gli associati e, in ultima analisi, al modo e alla misura in cui l’obbligazione deve essere tra questi ripartita.
Viceversa:
“…nei rapporti tra soci – non sussistendo nessuna delle suddette esigenze – non opera il principio di illimitata responsabilità per le obbligazioni della società, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.
Laddove un socio eserciti un’azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società – salvo il successivo regresso tra i soci stessi – ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.
In altri termini, una volta esclusa la responsabilità illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, l’estensione agli altri soci dell’azione promossa dal socio creditore contro la società è confiqurabile solo qualora sussista un effettivo squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.
E la suddetta conclusione risulta perfettamente compatibile con il principio generale espresso dall’articolo 1299 c.c., che limita l’azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi, principio applicabile, secondo il costante indirizzo di questa Corte, anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con danaro proprio un debito sociale e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4380 del 21/02/2013, Rv. 625161; Sez. 1, Sentenza n. 18185 del 18/08/2006, Rv. 591944; Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 14/12/1978, Rv. 395771).
L’applicazione di tale principio nei rapporti tra i soci presuppone infatti, da un lato, che il socio abbia provveduto al pagamento (o comunque determinato l’estinzione) dello specifico rapporto obbligatorio imputabile alla società per un importo eccedente la propria quota (e sussista cioè uno squilibrio nell’onere di contribuzione relativo a tale specifico rapporto), e d’altro canto che in relazione ai rapporti sociali non vi siano altri fattori di squilibrio. Nella specie è in primo luogo da escludere uno squilibrio negli oneri di contribuzione relativi allo specifico rapporto extrasociale fatto valere in giudizio, in quanto i due unici soci della (OMISSIS) S.n.c. sono al tempo stesso – e nella medesima proporzione – i due unici proprietari dell’immobile a questa locato. D’altra parte, la questione dell’eventuale squilibrio nei rapporti sociali non risulta neanche posta (e d’altra parte la sua deduzione avrebbe reso operativa la clausola compromissoria), dal momento che l’attrice si è limitata a prospettare una automatica, ma per quanto sin qui osservato insussistente, responsabilità illimitata dell’altro socio per il titolo estraneo al rapporto sociale” (in termini Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12473/2015).
Tale principio è stato ribadito anche in tema di tributi ritenendosi, infatti, che:
 “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente”.
Precisandosi, tuttavia,
“…che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, Rv. 596612 — 01; conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5, Sentenza n. 19486 del 10/09/2009 da ult. Cass. Sez VI 29.1.2018 n. 2169).
Finché dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.
Le associazioni non riconosciute non sono soggette a specifici obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili).
In generale, comunque, non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico che risultano oltretutto obbligatori, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore di cui vedremo in seguito.
Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute è prevista, comunque, una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti della legge.
La maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.
L’atto da cui nascono gli enti non riconosciuti è un contratto (atto costitutivo), definito “plurilaterale con comunione di scopo”, mediante cui altri associati possono accedere anche in un momento successivo alla costituzione dello stesso; si tratta di un contratto consensuale al quale si applicano le norme proprie dei contratti plurilaterali  (artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.), e per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente.
L'associazione può, quindi, essere creata con costituzione simultanea e costituzione successiva  (GALGANO, Associazioni non riconosciute e comitati).
La costituzione simultanea avviene quando gli associati si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione: non esiste quindi un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà dei vari contraenti, poiché tutti, simultaneamente, si impegnano ad aderire all'associazione cui danno vita.
Nel caso invece della costituzione successiva si ha la presenza dei cosiddetti promotori che assumono l'iniziativa della costituzione: essi propongono al pubblico il programma dell'associazione che dovrà essere costituita e tutti coloro che sono interessati potranno successivamente aderirvi.
Dopo l'adesione al programma di un numero ritenuto sufficiente di persone, i promotori convocano quella che viene chiamata l'assemblea costituente: in questa sede tutti coloro che hanno dato la loro adesione al programma di associazione deliberano su tutti quegli elementi dell'atto costitutivo dell'associazione che non erano stati determinati nel programma, approvano gli elementi già contenuti nel programma e procedono quindi alla costituzione.
Spesso si può avere la costituzione per adesione senza che sia necessaria neppure la convinzione dell'assemblea costituente: ciò si verifica quando i promotori non si limitano a formulare un programma di associazione, non si limitano cioè a stabilire alcuni elementi del contratto (ad es. Lo scopo e le condizioni di ammissione), ma predispongono un vero e proprio atto costitutivo, che propongono al pubblico con la conseguenza che chi aderisce entra a far parte dell'associazione.
La possibilità di adesione successiva da parte dei soci lo colloca tecnicamente nella categoria dei contratti aperti, disciplinati dall’art. 1332 c.c.
I terzi che posseggono i requisiti necessari per far parte dell’associazione, indicati nell’atto costitutivo, non vantano, tuttavia, un diritto all’ingresso nell’associazione e non possono adire l’autorità giudiziaria per impugnare la delibera che eventualmente neghi la richiesta di adesione. Non esiste a carico di un’associazione un obbligo di accogliere le domande di ammissione presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Tale ammissione resta, sia da parte dell’associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, di modo che l’adesione ad un ente già costituito, non si sottrae al requisito dell’accordo delle parti. Alla materia delle associazioni non potrà quindi essere applicata analogicamente la disciplina dell’obbligo a contrarre che l’art. 2597 c.c. pone a carico del monopolista legale.
Lo statuto, quale atto complementare all’atto costitutivo, ha lo scopo di regolarne l’ordinamento, l’amministrazione e il funzionamento. Nonostante questa materiale separazione entrambi formano un atto unitario, non obbligatorio e derivante dalla libera pattuizione delle parti, che ne regolamenta la vita e l’amministrazione.
In conformità alla previsione di cui all’art. 16 c.c. l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione e  i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro amministrazione; possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.
La redazione e la registrazione (presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia dell'Entrate) dell’atto costitutivo e dello statuto segna la nascita dell’associazione: in tal modo l'associazione è, infatti, regolarmente costituita e può beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali o dei finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a favore degli enti no-profit.
Con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha preso il via la riforma del Terzo Settore che prevede, in 104 articoli, una significativa riorganizzazione di tutta la materia.
Il decreto in questione ha fissato le regole comuni per gli enti del terzo settore, istituendo un’anagrafe unica nazionale e salvaguardando nell'ordinamento le forme di organizzazione già tipizzate; restano pertanto presenti nell'ordinamento italiano le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), sebbene con caratteristiche lievemente modificate rispetto all'impostazione delle leggi istitutive (rispettivamente la L. 266/1991 e la L. 383/2000, ora definitivamente abrogate); il decreto ha inoltre abolito la qualifica fiscale di "Onlus" (e il relativo acronimo).
Sono state, inoltre, previste regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni.
In generale, secondo la nuova disciplina, gli “Enti del Terzo Settore” sono tutti quegli enti, comprese le associazioni e le fondazioni, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Tali enti dovranno obbligatoriamente iscriversi nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore.
La riforma disciplina in dettaglio le caratteristiche e i requisiti delle scritture contabili, il lavoro negli enti del terzo settore, i libri sociali obbligatori, l’assicurazione obbligatoria, l’attività di volontariato, la responsabilità degli organi di amministrazione, la gestione dell’assemblea dei soci e molti altri profili di gestione. Inoltre, sono normate come sottocategorie degli enti del terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che beneficiano di ulteriori agevolazioni e facilitazioni.
Specificamente, quanto ai profili fiscali l’articolo 79 del Decreto Legislativo 117/2017 ha previsto che le attività di interesse generale svolte da tali enti, elencate all'articolo 5 del decreto, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Di conseguenza l’attività svolta dall’associazione, a favore di soci o non soci, potrà essere a pagamento, ma sarà considerata di natura non commerciale solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento dell’attività, senza conseguire un risultato economico positivo. Sono comunque considerate non commerciali le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche, le quote associative annuali.
Le associazioni tuttora esistenti, potranno comunque decidere di non aderire a questa normativa, che comporta vari benefici fiscale ma anche il rispetto di molte regole e limitazioni, e costituirsi seguendo le regole previste dal Codice Civile e dal TUIR, registrando semplicemente statuto e atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate secondo il previgente regime.
La legge sul Terzo settore prevede, tuttavia, per la piena attuazione, l’emanazione di decreti di dettaglio che hanno proprio la funzione di consentire la concreta applicazione della nuova normativa in assenza dei quali resta in vigore la previgente normativa in tema di associazioni.
Il codice civile disciplina agli artt. 27,29 e 30 e 11 e segg. disp. att., le ipotesi di estinzione delle associazioni riconosciute le cui previsioni potranno applicarsi in via analogica anche alle associazioni non riconosciute.
Pertanto, le associazioni riconosciute e non riconosciute, aventi personalità giuridica, si estinguono nei casi espressamente previsti dall’atto costitutivo (come la scadenza dell’eventuale termine di durata) e dallo statuto, nell’ipotesi in cui sia raggiunto lo scopo societario o sia sopraggiunta l’impossibilità di conseguirlo, per il venire a mancare di tutti gli associati, ex art 27 co.1 e 2 c.c..
Quanto alla procedura di estinzione la Suprema Corte ha, però, ravvisato delle distinzioni nette:
Deve a tal fine richiamarsi la costante opinione di questa Corte, la quale ha affermato che (cfr. Cass. n. 9656/1992) lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti, dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio" , conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute ( conf. Cass. n. 5925/1987).
Ad avviso della giurisprudenza risulta quindi netta, sulla scorta delle stesse scelte del legislatore, la differenza di disciplina che opera per l'estinzione delle associazioni riconosciute rispetto a quelle che non lo sono, atteso che per le prime il legislatore ha dettato un apposito procedimento liquidatorio che ha inizio, secondo la disciplina applicabile ratione temporis (la cancellazione sarebbe stata pronunciata in data 15/12/1995 e quindi prima delle modifiche apportate dal DPR n. 361/2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica da parte dell'autorità governativa (art. 27 c.c.) cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) da condurre secondo le previsioni di cui agli artt. 11 e ss. disp. att. c.c. Intervenuta la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio, e procedutosi agli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., l'art. 20 delle stesse disposizioni di attuazione prevede che alla chiusura della liquidazione, il Presidente del Tribunale ordini la cancellazione dal registro delle persone giuridiche, con provvedimento annotato d'ufficio a cura della cancelleria.
….
Ad avviso della Corte, per le associazioni riconosciute deve ritenersi che l'estinzione sia ricollegata all'avvenuta adozione del provvedimento di cancellazione ed alla sua annotazione nell'apposito registro, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese (rispondendo quindi entrambe le soluzioni legislative alla volontà di ancorare la certezza del venir meno delle vicende dell'associazione e della società alla formale adozione di un provvedimento sottoposto a pubblicità, da ritenersi avere efficacia costitutiva).
Non ignora la Corte che secondo parte della dottrina dovrebbe estendersi anche alle associazioni riconosciute il principio della sopravvivenza in attesa della definizione dei rapporti pendenti, ma appare maggiormente condivisibile la prevalente opinione contraria, che, oltre ad assicurare un'omogeneità di disciplina tra le società e le associazioni in questione, in presenza per entrambe della previsione di un formale provvedimento di cancellazione, trova conforto anche nella lettera della legge, laddove l'art. 31 u.c. c.c. prevede che i creditori che non hanno fatto valere il loro credito durante la liquidazione possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla chiusura della liquidazione, ed in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
La norma, che riproduce un fenomeno lato sensu successorio, del tutto assimilabile a quello che è stato delineato per l'ipotesi di estinzione della società (cfr. Cass. S.U. n. 6070/2013) risulta evidentemente incompatibile con la diversa tesi della sopravvivenza della associazione in attesa della definizione dei rapporti pendenti, posto che a ragionare a favore della sopravvivenza, ove residuassero delle ragioni di credito, i creditori dovrebbero continuare ad indirizzare le loro richieste nei confronti dell'associazione.

Dalla conclusione secondo cui alla data di introduzione del giudizio l'associazione che aveva concluso il contratto non era più esistente, derivano poi ulteriori conseguenze.
In primo luogo va ricordato che secondo i precedenti di questa Corte, e proprio con specifico riferimento alle associazioni (cfr. Cass. n. 20252/2015) la proposizione della domanda da parte di un'associazione, in quel caso, non riconosciuta già estinta, è improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata (nella specie, di rigetto dell'appello del contribuente) va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Infatti, si è più volte ribadito che (cfr. Cass. n. 14360/2013) la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta ( ovvero da una persona del pari già deceduta) è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (conf. Cass. n. 11688/2001), estendendosi tali principi anche all'ipotesi in cui, in luogo di una persona fisica deceduta, sia stato evocato in giudizio (cfr. Cass. n. 17060/2007) un ente giuridico inesistente, come il collegio dei liquidatori del concordato preventivo, ben potendosi assimilare a tale ipotesi quella dell'evocazione in giudizio ovvero della proposizione della domanda da parte di un ente non più esistente.
In tal caso, come già sopra ricordato, l'accertamento in sede di legittimità della nullità scaturente dalla introduzione della lite da e nei confronti di un soggetto inesistente, comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame ( conf. Cass. n. 8344/2004, per cui l'accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito).
La giuridica inesistenza della citazione introduttiva del giudizio si estende per le medesime ragioni anche alla domanda riconvenzionale proposta da parte della società in quanto indirizzata a sua volta nei confronti di un'associazione ormai non esistente, dovendosi per l'effetto disporre la cassazione della sentenza senza rinvio, in quanto entrambe le domande non potevano essere proposte” (Cass. Civile Sent. Sez. 2 Num. 12528/2018 dep. 21/05/2018).