Ad ottobre 2021, entrerà in vigore in Portogallo la convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di merci (CISG).La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention International Sale of Goods - "CISG") è un trattato internazionale adottato nell'ambito delle Nazioni Unite, ed in particolare preparato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, che disciplina i contratti di vendita di beni mobili stipulati da parti che risiedono in Stati diversi. La CISG è stata adottata da un'assemblea diplomatica nel 1980 a Vienna ed è entrata in vigore per i primi Paesi aderenti il 1º gennaio 1988.Con la pubblicazione del Decreto legge 5/2020 del 7 agosto 2020 il Portogallo ha finalmente ratificato la convenzione di Vienna.Sino alla pubblicazione del Decreto legge 5/2020, il Portogallo era uno dei pochi Paesi (quasi l’unico in UE assieme ad Irlanda e all’ex membro Regno Unito) a non aver ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 - CISG.In verità, e nonostante la non ratifica della convenzione di Vienna, la stessa poteva, in alcuni casi, essere comunque applicata in Portogallo, visto che l’art. 1 punto b) della Convenzione determina che la stessa sia applicabile se le norme del diritto privato che disciplinano il rapporto commerciale, determinino che sia applicabile la legge di uno Stato che ha ratificato la Convenzione. Per cui in ambito UE bastava che in base al Regolamento “Roma I” sulla legge applicabile (Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) determinasse che la legge applicabile (indipendentemente della giurisdizione essere portoghese) fosse quella di un Paese ratificante della Convenzione di Vienna (ad esempio l’Italia) che il tribunale portoghese doveva giudicare la controversia in base alla Convenzione stessa.Ad ogni modo, a partire da Ottobre 2021, tutte le compravendite di beni mobili internazionali a livello professionale (escluse quindi le relazioni con i consumatori) saranno regolate dalla Convenzione di Vienna del 1980 – CISG.Cosa Cambia:È presto per dire cosa potrà cambiare. Ad ogni modo sino ad oggi in Portogallo esisteva una giurisprudenza abbastanza consolidata sui termini per la denuncia dei difetti di non conformità, disciplinata dal vecchio codice del commercio del 1888, il quale prevedeva un termine abbastanza tassativo e rigoroso di 8 giorni dalla consegna della merce per esaminare e denunciare i vizzi visibili dei beni acquistati. Questo termine, così tassativo, era in molti casi un ostacolo per molte aziende portoghesi acquirenti di prodotti poter far valere le loro ragioni commerciali; anche per questa ragione si è sviluppata una dottrina e giurisprudenza che tende ad applicare restrittivamente la disciplina del difetto del prodotto a rispetto dell’inadempimento contrattuale in senso più lato e soggetto a termini di prescrizione lunghissimo – ventennale (quando la non conformità del bene è tale da non permettere l’uso del bene per il fine al quale si destinava, si tende ad applicare la disciplina dell’inadempimento contrattuale a dispetto di quella del mero vizio di conformità).A differenza del Codice del Commercio portoghese del 1888 la Convenzione di Vienna non è così rigorosa nei termini per la denuncia della non conformità, limitandosi s stabilire all’art 39º un concetto vago ed in parte indeterminato di “Termine Ragionevole” per cui … Il compratore perde il diritto di prevalersi di un vizio di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale vizio, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale l’ha rilevato o avrebbe dovuto rilevarlo.Le compravendite commerciali internazionali di merci, a partire da ottobre 2021 saranno quindi disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1980. Durante i prossimi anni la giurisprudenza e dottrina portoghese dovrà familiarizzarsi con questo nuovo strumento giuridico e consolidare una nuova giurisprudenza interna, soprattutto per quanto riguarda i termini e modi per far valere i vizzi di non conformità della merce.A Cura di Paolo Pozzan Advogados ( Avvocato in Portogallo - Porto e Lisbona)
AD OTTOBRE 2021 - PORTOGALLO ADOTTA CONVENZIONE DI VIENNA del 1980 "Convention International Sale of Goods"
Ad ottobre 2021, entrerà in vigore in Portogallo la convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di merci (CISG). La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention International Sale of Goods - "CISG") è un trattato internazionale adottato nell'ambito delle Nazioni Unite.
Avv. Paolo Pozzan
di Porto
Letto 102 volte dal 17/08/2021
Ad ottobre 2021, entrerà in vigore in Portogallo la convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di merci (CISG).La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention International Sale of Goods - "CISG") è un trattato internazionale adottato nell'ambito delle Nazioni Unite, ed in particolare preparato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, che disciplina i contratti di vendita di beni mobili stipulati da parti che risiedono in Stati diversi. La CISG è stata adottata da un'assemblea diplomatica nel 1980 a Vienna ed è entrata in vigore per i primi Paesi aderenti il 1º gennaio 1988.Con la pubblicazione del Decreto legge 5/2020 del 7 agosto 2020 il Portogallo ha finalmente ratificato la convenzione di Vienna.Sino alla pubblicazione del Decreto legge 5/2020, il Portogallo era uno dei pochi Paesi (quasi l’unico in UE assieme ad Irlanda e all’ex membro Regno Unito) a non aver ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 - CISG.In verità, e nonostante la non ratifica della convenzione di Vienna, la stessa poteva, in alcuni casi, essere comunque applicata in Portogallo, visto che l’art. 1 punto b) della Convenzione determina che la stessa sia applicabile se le norme del diritto privato che disciplinano il rapporto commerciale, determinino che sia applicabile la legge di uno Stato che ha ratificato la Convenzione. Per cui in ambito UE bastava che in base al Regolamento “Roma I” sulla legge applicabile (Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) determinasse che la legge applicabile (indipendentemente della giurisdizione essere portoghese) fosse quella di un Paese ratificante della Convenzione di Vienna (ad esempio l’Italia) che il tribunale portoghese doveva giudicare la controversia in base alla Convenzione stessa.Ad ogni modo, a partire da Ottobre 2021, tutte le compravendite di beni mobili internazionali a livello professionale (escluse quindi le relazioni con i consumatori) saranno regolate dalla Convenzione di Vienna del 1980 – CISG.Cosa Cambia:È presto per dire cosa potrà cambiare. Ad ogni modo sino ad oggi in Portogallo esisteva una giurisprudenza abbastanza consolidata sui termini per la denuncia dei difetti di non conformità, disciplinata dal vecchio codice del commercio del 1888, il quale prevedeva un termine abbastanza tassativo e rigoroso di 8 giorni dalla consegna della merce per esaminare e denunciare i vizzi visibili dei beni acquistati. Questo termine, così tassativo, era in molti casi un ostacolo per molte aziende portoghesi acquirenti di prodotti poter far valere le loro ragioni commerciali; anche per questa ragione si è sviluppata una dottrina e giurisprudenza che tende ad applicare restrittivamente la disciplina del difetto del prodotto a rispetto dell’inadempimento contrattuale in senso più lato e soggetto a termini di prescrizione lunghissimo – ventennale (quando la non conformità del bene è tale da non permettere l’uso del bene per il fine al quale si destinava, si tende ad applicare la disciplina dell’inadempimento contrattuale a dispetto di quella del mero vizio di conformità).A differenza del Codice del Commercio portoghese del 1888 la Convenzione di Vienna non è così rigorosa nei termini per la denuncia della non conformità, limitandosi s stabilire all’art 39º un concetto vago ed in parte indeterminato di “Termine Ragionevole” per cui … Il compratore perde il diritto di prevalersi di un vizio di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale vizio, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale l’ha rilevato o avrebbe dovuto rilevarlo.Le compravendite commerciali internazionali di merci, a partire da ottobre 2021 saranno quindi disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1980. Durante i prossimi anni la giurisprudenza e dottrina portoghese dovrà familiarizzarsi con questo nuovo strumento giuridico e consolidare una nuova giurisprudenza interna, soprattutto per quanto riguarda i termini e modi per far valere i vizzi di non conformità della merce.A Cura di Paolo Pozzan Advogados ( Avvocato in Portogallo - Porto e Lisbona)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Elisabetta FERRUTA De CASTELLAN
Studio Legale Internazionale SLIEC Avocats, Avv. Elisabetta FERRUTA De CASTELLAN, Avvocati In PARIGI E MILANO - Paris
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Argomenti correlati
-
INVESTIRE IN TUNISIA : Guida generale
Letto 0 volte
-
Il contratto internazionale e la legge applicabile
Letto 0 volte
-
7 motivi chiave per investire in ARABIA SAUDITA
Letto 0 volte
Altri 46 articoli dell'avvocato
Paolo Pozzan
-
PORTOGALLO: Adempimenti fiscali ed amministrativi per costituzione e gestione cantieri edili e per montaggio impianti in...
Letto 66 volte dal 01/11/2020
-
Portogallo: Panorama degli incentivi fiscali per investimenti o costituzione di società o trasferimento di imprese in Po...
Letto 737 volte dal 22/03/2018
-
PORTOGALLO: Forme di presenza all’estero per le persone giuridiche – Nello specifico il Portogallo
Letto 220 volte dal 22/03/2018
-
PORTOGALLO: Rifiuto concessione Status di Residente non abituale (RNH) – possibili reazioni.
Letto 806 volte dal 23/01/2018
-
Esecuzione setenza italiana all’estero - Unione Europea e Portogallo. Esecuzione per recupero credito commerciale, civil...
Letto 2433 volte dal 16/06/2015