Mediazione civile: Procedimento di convalida di sfratto per morosità, mancata attivazione del tentantivo di mediazione, condanna alla spese a carico della parte inerte.
Tribunale di Roma Sez. di ostia - ordinanza 26 marzo 2012
Avv. Fabio Cornacchia
di Roma, RM
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Ai sensi dell' articolo 5, comma 1 dlgs.28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia condominiale,l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L' improcedibilità deve essere eccepità dal covenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,non oltre la prima udienza. In materia di locazione, ex articolo 5, nei procedimenti per la convalida di licenza o sfratto, l'obligatorietà della mediazione è esclusa fino al mutamento del rito di cui all' articolo 667 c.p.c. All' udienza con cui il giudice dispone il mutamento del rito,ivita le parti alla mediazione obligatoria. Alla successiva udienza, nel caso di mancato avvio della procedura di mediazione, il giudice, preso atto dell' inerzia delle parti ad atttivare la procedura di mediazione, dichiara l'improcedibilità della domanda condannando al pagamento delle spese di causa l'intimante inerte.
TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE DISTACCATA di OSTIA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,
osserva:
la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida; alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed hadisposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;
con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di
materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda
giudiziale; il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto
definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;
P.Q.M.
DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della A;
DICHIARA improcedibile la domanda della A
CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona
del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre
IVA e CAP
Ostia lì 26.3.2012
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
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