Opposizione decreto ngiuntivo. Omessa mediazione
Sentenza n. 527/2015 pubbl. il 01/10/2015 RG n. 5447/2014 Repert. n. 1480/2015 del 01/10/2015
Avv. Fabrizio Vincenzi
di Savona, SV
Letto 513 volte dal 05/10/2015
Opposizione decreto ngiuntivo. Omessa mediazione Ove il creditore ingiungente non provveda, il titolo monitorio è destinato alla caducazione per improcedibilità della domanda come originariamente proposta nei confronti del soggetto ingiunto. La possibile riproposizione della medesima azione monitoria risponde allo stesso principio di riproponbilità dell’azione monitoria in caso di revoca del titol
opposizione decreto ingiuntivo.
Obbligatorietà mediazione,
Appare maggiormente condivisibile, tuttavia, quel diverso orientamento che, nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, individua nel creditore opposto la parte onerata ad assolvere la condizione di procedibilità prevista dalla legge (esperimento della mediazione obbligatoria). Per cui, nell’ipotesi di mancata attivazione della procedura di media-conciliazione, si determinerà l’improcedibilità dell’azione, così come originariamente proposta.
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