Il rapporto di locazione, essendo un rapporto obbligatorio, vincola solo le parti e non i terzi come l’Amministratore, che rimane del tutto estraneo ai rapporti tra locatore e conduttore. Ciò significa che egli ha l’obbligo di richiedere ai condomini il pagamento delle spese anche nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata concessa in locazione. Non spetta infatti all’amministratore provvedere a ripartire le spese tra condomino ed inquilino, salvo che simile incarico gli sia stato affidato dal proprietario del bene (Tribunale Bologna sez. III, 08/01/2018).
Il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 L. 27 luglio 1978, n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l’onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all’uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l’esibizione (Tribunale La Spezia, 27/02/2018, n.162).
Oltre le spese per il compenso dell'amministratore, sono integralmente a carico del proprietario/locatore anche le spese per la tenuta del conto corrente condominiale, salvo patto contrario, (Cass. 11 novembre 1988 n. 6088), i premi di assicurazione dello stabile, e le spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio, come si evince dal fatto che non sono comprese tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore. Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impianti, cioè il deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, che è tenuto a mantenere la cosa locata nello stato d'uso convenuto.