La giurisprudenza, infatti, in molte occasioni ha decretato la condanna d’incauti automobilisti per aver impedito l’altrui libertà morale o di autodeterminazione, costringendo le vittime a tollerare i loro parcheggi arditi. Un esempio è dato dalla sentenza 8425/2013 della Cassazione, in cui è precisato che il delitto di violenza privata è integrato anche dalla condotta di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato, bloccando il passaggio e impedendo l'accesso, in quanto "ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione".
E’ punito anche chi blocca un’altra auto con la propria: secondo una pronuncia del 2015, è colpevole di violenza privata l'automobilista che parcheggia l'auto in modo tale da ostruire l'unica via che consente il passaggio di un'altra autovettura per entrare ed uscire da casa o dal parcheggio.
Anche un parcheggio irregolare in area condominiale può integrare la violenza privata: la Cassazione, con sentenza 16571/2006, ha descritto un fatto di voluta intenzione dell’imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato irregolarmente in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere (“condominio a lui estraneo”) – in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l’accesso.
Può configurare il reato di violenza privata altresì parcheggiare troppo vicino a un’altra auto. Quante volte vi è capitato di non poter neanche salire sull’auto perché ce n’era un’altra praticamente “incollata” alla vostra? Un comportamento che adesso diventa reato penale, quello di violenza privata. L’ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 53978/2017. Il fatto è avvenuto a Messina dove un cittadino «facendo uso improprio della propria autovettura che parcheggiava nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, costringeva quest’ultimo a dover scendere da lato passeggero».
Infine, anche il parcheggio nello spazio riservato ai disabili fa scattare il reato di violenza privata. La Suprema Corte, con sentenza 17794/2017, ha sostenuto che in tal caso la “violenza” è consistita nell’aver impedito alla persona offesa, occupando uno spazio a lei riservato, di parcheggiare la sua vettura. Nel caso in esame, dunque, la Corte ritiene la sussistenza del reato ex art. 610 c.p., nonostante non sia stata impedita in modo diretto la marcia di un’altra auto, bensì sia stato soltanto impedito all’avente diritto di posteggiare, a nulla rilevando la circostanza per cui quest’ultimo avrebbe potuto parcare in un altro posto.
- Avv. Sara Soresi -