Se ne parla continuamente. Si può fare? Sarebbe costituzionalmente legittimo?
Questo è un piccolo approfondimento in materia che non ha la presunzione di essere giusto in assoluto. Come spesso ripeto, la legge è interpretabile, l’ultima parola spetta ai Giudici.
La prima cosa che si può però affermare con assoluta certezza è che, ad oggi, non esiste un obbligo vaccinale nei confronti della generalità dei cittadini. Esiste, invece, un obbligo vaccinale per gli operatori sanitari poiché esiste una legge che prevede detto obbligo.
E’ d’obbligo anche specificare che alcuni operatori sanitari, sospesi dal servizio per non essersi vaccinati, hanno presentato ricorso. Vedremo, nei prossimi mesi, quale sarà la decisione dei Giudici in merito.
Per trattare la tematica, occorre però distinguere le due problematiche: un conto è la vaccinazione obbligatoria (come quella prevista per gli operatori sanitari), altro è subordinare l’accesso a determinati luoghi all’esibizione di una carta (c.d. green pass) attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o il risultato negativo di tampone effettuato nelle ultime 48 ore.
In riferimento alla vaccinazione obbligatoria, va detto che l’obbligo vaccinale è un t.s.o., cioè un trattamento sanitario obbligatorio.
L’obbligo di t.s.o. non sussiste solo quando viene effettuato “con la forza”, quindi in modo coattivo (come avviene per esempio con le malattie mentali) ma anche quando il t.s.o. è non coattivo, come nel caso delle vaccinazioni. Ossia: non viene usata la forza ma sanzioni indirette che quindi fanno divenire la vaccinazione condizione essenziale per l’esercizio di alcuni diritti e facoltà o, comunque, per il conseguimento di un determinato risultato (come, appunto, il diritto al lavoro).
Secondo la Costituzione, per essere legittimo, l’obbligo vaccinale deve essere previsto da una legge.
Effettivamente di recente, con D.L. 44/2021, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari che, secondo la legge, se non si sottopongono a vaccinazione possono essere demansionati o, addirittura, sospesi (con conseguente sospensione della retribuzione).
Ma una legge di questo tipo è legittima costituzionalmente parlando?
Per analizzare la legittimità di questa legge, la norma di riferimento è l’art. 32 della Costituzione, secondo cui: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
La Corte Costituzionale, con una pronuncia del 2018, ha individuato una serie di presupposti che sono necessari affinchè l’obbligo vaccinale possa essere considerato compatibile con l’art. 32 della Costituzione:
- deve sussistere un sufficiente grado di certezza (c.d. ragionevolezza scientifica) che la vaccinazione sia efficace nel proteggere il ricevente. Ad oggi, questa certezza, non pare raggiunta in quanto tra i contagi da variante Delta sono annoverati molti soggetti vaccinati;
- il trattamento deve dimostrarsi efficace al fine di tutelare la salute dei terzi cioè ad impedire il contagio (c.d. immunità sterilizzante). Ad oggi, questo presupposto non pare soddisfatto. Oms, Iss ed Aifa sono tutti concordi nell’affermare che: “essere vaccinati potrebbe non impedire la trasmissione”;
- il trattamento non deve implicare alcun rischio di danno grave alla salute di chi vi è assoggettato, risultando accettabili in tal senso postumi solamente lievi e di breve durata. Ad oggi non pare possibile stabilire la sussistenza, o meno, di questo requisito a causa del fatto che la vaccinazione è partita da pochissimo tempo, tanto che sul consenso informato sottoscritto dal paziente compare la seguente frase: “Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”;
- devono essere previsti sistemi di equo indennizzo per i casi del tutto residuali di lesioni apprezzabili. Questi sistemi, ad oggi, non sono menzionati dalla legge in vigore;
Allo stato attuale, pertanto, questi principi non sembrano affatto soddisfatti e, di conseguenza, l’obbligo vaccinale – allo stato attuale – non pare costituzionalmente legittimo.
In riferimento alla generalità dei cittadini, invece, come sopra affermato, non esiste – ad oggi – nessuna obbligatorietà.
Si parla, però, della possibilità di prevedere l’accesso a determinati servizi e/o spazi pubblici solo a coloro che siano in possesso di Green Pass. Sarà possibile?
A mio avviso, sulla scorta di quanto sostenuto precedentemente in merito all’obbligo vaccinale, l’incostituzionalità potrebbe essere superata solo qualora si rendesse gratuito il tampone occorrente per il rilascio del Green Pass.
Anche in tal caso si potrebbero sollevare, tuttavia, alcune legittime perplessità: è legittimo prevedere che una persona – non obbligata – debba sottoporsi a tampone ogni 48 ore? E’ legittimo prevedere che una persona che, per motivi sanitari, non possa sottoporsi a vaccinazione, debba sottoporsi a tampone ogni 48 ore per poter vivere normalmente la sua quotidianità? E’ legittimo prevedere la libera circolazione dei soggetti vaccinati nonostante Oms, Iss ed Aifa ritengano che possano anch’essi essere veicolo di contagio?
Queste sono tutte domande a cui penso, prima o poi, molti Giudici dovranno rispondere.
Ricordo, tra l’altro, che anche il Garante per la protezione dei dati personali si è dichiarato contrario all’obbligatorietà vaccinale nonché al passaporto vaccinale come requisito per l’accesso a servizi pubblici.
A livello europeo, invece, il Consiglio d’Europa ha affrontato recentemente il tema dei vaccini anti COVID-19 ed ha approvato la Risoluzione 2361, nella quale ha espressamente escluso, precisamente al punto 7.3.1. che gli Stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti COVID ed ha inoltre vietato, al punto 7.3.2., di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersene.
Il Green Pass sarà legge? Forse sì, ma sono altrettanto sicura che questa legge sarà oggetto di tantissimi ricorsi.
La parola, come sempre, passerà ai Giudici.